Dal 2014 il trasferimento dei beni immobili è cambiato considerevolmente. La modifica più significativa riguarda l’IMPOSTA DI REGISTRO che passa a due sole aliquote:
— quella agevolata che è passata al 2% quando si tratta di acquisto della prima casa con relative pertinenze (box, cantina, soffitta) e purché non appartenga alle categorie di lusso che catastalmente sono individuate con A/1 (di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di particolari pregi storici e artistici);
— quella ordinaria del 9% nelle altre ipotesi.
Limite minimo di imposta 1.000,00 Euro (applicabile una sola volta anche se si tratta di più immobili – secondo box -, anche se si applicano aliquote diverse, purchè trasferiti con un solo atto.
Detta imposta assorbe anche la imposta di bollo, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali, dovuti per le formalità legate all’atto come le volture e le trascrizioni nei registri immobiliari.
Anche gli importi dovuti per le imposte catastali ed ipotecarie che con l’applicazione del “registro” sono dovute nella misura fissa di 50 euro ciascuna.
RICAPITOLANDO:
Venditore privato o impresa di costruzione e/o ristrutturazione che vende oltre i cinque anni dalla fine dei lavori e non opta nell’atto di vendita, per l’applicazione dell’IVA, oppure impresa “non costruttrice” che non ha eseguito i sopra elencati lavori: REGISTRO 2% oppure 9% (se prima o seconda casa) – IPOTECARIA 50 Euro – CATASTALE 50 Euro
Impresa di costruzione e/o ristrutturazione che vende entro i cinque anni dalla fine dei lavori, oppure impresa di costruzione e/o ristrutturazione che che vende oltre i cinque anni dalla fine dei lavori ed opta, nell’atto di vendita, per l’applicazione dell’IVA: IVA 4% oppure 10% (se prima o seconda casa) – REGISTRO 200 Euro – IPOTECARIA 200 Euro – CATASTALE 200 Euro.
22% di IVA se si tratta di immobile accatastato A/1, A/8 e A/9.