Negli atti di compravendita, le parti devono dichiarare il prezzo effettivamente pagato e ciò nonostante, in presenza di certe condizioni (se trattasi di immobili di tipo abitativo e pertinenze, non soggetto ad IVA e che l’acquirente sia un privato a prescindere da chi sia il venditore), su richiesta del compratore fatta al Notaio al momento dell’atto, l’imposta di registro si applica sul valore catastale dell’abitazione, determinato moltiplicando la rendita catastale, rivalutata del 5%, per i coefficienti di cui l’elenco sotto.
I MOLTIPLICATORI
- Fabbricati gruppi A e C (escluse le cat. A/10 e C1) non prima casa moltiplicatore 120
- Prima casa, moltiplicatore 110
- Fabbricati del gruppo B, moltiplicatore 140
- A/10 (uffici) e fabbricati del gruppo D, moltiplicatore 60
- C/1 (negozi) e fabbricati del gruppo E, moltiplicatore 40,8