Rinegoziazione o surroga del mutuo se la prima casa è sotto pignoramento
Il Sole 24 Ore pag: 25 – Adriana Pischetola
Il decreto legge fiscale, in vigore dallo scorso 25 dicembre, prevede la possibilità per un debitore ‘consumatore’ che abbia subito una procedura esecutiva avente a oggetto la sua abitazione principale, di chiedere la rinegoziazione del mutuo in essere ovvero un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a una banca terza, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere, con assistenza della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa. La procedura comporta a vantaggio del debitore l’effetto della esdebitazione (e quindi della estinzione) del debito residuo. Devono tuttavia ricorrere talune condizioni che la norma espressamente indica. La rinegoziatone può essere concessa ai parenti o agli affini fino al terzo grado dell’esecutato. Il debitore può ottenere la retrocessione a suo favore dell’immobile trasferito a parenti o affini, previo rimborso delle somme già versate da questi ultimi al soggetto finanziatore e l’accollo del debito residuo.